Sea Studio SRL | Decreto liquidità dell' 8 aprile 2020, n. 23.

È questo il quadro che emerge dalla lettura del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato ieri.

  • IVA
  • ritenute sul personale dipendente e assimilato
  • contributi previdenziali ed assicurativi

in scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente.

È questo il quadro che emerge dalla lettura del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato ieri.

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18 del nuovo decreto prevede un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa, ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di ricavi e compensi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La  norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo (per la scadenze del 16/04/2020) ed aprile (per la scadenza del 16/05/2020) rispetto agli stessi mesi del 2019.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

Il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito, soprattutto laddove l’impresa applichi il criterio della competenza, nel qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extra contabili per una corretta determinazione dei ricavi stessi. Sarebbe stato più opportuno riferirsi al volume d’affari Iva, facilmente desumibile dalla stessa Amministrazione finanziaria tramite il flusso delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e delle liquidazioni periodiche inviate.

Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

Inoltre è stato previsto l’ampliamento del Fondo PMI già operativo ed ora esteso anche alle aziende fino 499 dipendenti, permetterà l’erogazione di finanziamenti Bancari a favore delle predette imprese secondo i seguenti parametri:

  • per importi fino a 25.000 euro, il prestito sarà erogato senza alcuna istruttoria da parte della banca circa il merito creditizio e sarà coperto al 100% da garanzia pubblica;
  • per importi fino a 800 mila euro, è prevista una copertura tramite garanzia fino al 100%, di cui però il 90% da parte dello Stato e il 10% da parte di Confidi;
  • per importi fino a 5 milioni di euro con garanzia al 90%.

In questi due ultimi casi, l’erogazione sarà comunque soggetta alla preventiva istruttoria da parte della banca. E’ prevista inoltre l’applicazione di ulteriori vincoli per le imprese beneficiarie, quali ad esempio il divieto per queste ultime, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui le stesse appartengono, di effettuare distribuzioni di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento. Per l’accesso ai fondi, le imprese dovranno presentare apposita domanda alle Banche entro il 31 dicembre 2020. La durata massima dei piani non potrà superare i sei anni ed il tasso di interesse applicato potrà arrivare ad un importo massimo pari allo 0,5%.

Attendiamo la pubblicazione del testo definitivo del Decreto in Gazzetta Ufficiale