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Il 17 marzo 2020 è stato emanato il Decreto-Legge n. 18 recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto ha disposto l’estensione per tutto il territorio nazionale delle misure speciali previste dal Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 in tema di ammortizzatori sociali.

Nello specifico sono state confermate ed introdotte le seguenti possibilità: ⦁ trattamento ordinario di Cassa Integrazione Salariale;  (articolo 19) ⦁ trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS; (articolo 20) ⦁ trattamento di Cassa Integrazione in Deroga.  (articolo 22)

Sempre lo stesso Decreto ha introdotto un congedo parentale (articolo 23) per tutti i genitori che a decorrere dal 5 marzo, da loro la possibilità di godere di uno specifico congedo, del quale poter fruire nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni e per un periodo non superiore a quindici giorni. Per tali soggetti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo non varrà per entrambi i genitori, ma sarà riconosciuto alternativamente tra i due per un totale complessivo per di 15 giorni. Resta fermo che qualora nel nucleo familiare un genitore lavori e l’altro sia disoccupato o non lavoratore, il genitore lavoratore potrà fruire di 15 giorni totali.

Bonus di 100 euro per chi ha lavorato in sede a marzo (articolo 63) Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro lordi annui spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Significa cioè che a quei lavoratori dipendenti che non hanno potuto usufruire dello smart working e non rientravano nelle attività “fermate” dai due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e che posseggono un reddito che non supera i 40mila euro, spetta un premio di 100 euro, da calcolare in base al numero di giorno di lavoro svolti in sede.

Nel Decreto in oggetto è stata inoltre disposta la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare, facendone richiesta alla Banca e/o al soggetto creditore, microimprese e PMI italiane che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

  1. apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
  2. contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020
  3. mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò comporti aggravio di costi per le imprese clienti.

Le imprese devono auto certificare alle Banche e/o ai soggetti creditori di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia per ottenere una moratoria sui finanziamenti.

È prevista la possibilità di lasciare in capo alle imprese la facoltà di utilizzare la moratoria solo per la quota capitale o per l’intera rata.

Con gli artt. 27 e ss. del Decreto CURA ITALIA è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • liberi professionisti titolari di partita iva (deve essere attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Il Decreto ha introdotto anche, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

È stato chiarito che di questo credito d-imposta non potranno giovare coloro che svolgono le attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

La misura sarà quindi utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.