La fattura, cartacea o elettronica, si considera emessa «all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente». Ciò comporta che, anche nella ipotesi in cui questa sia stata in effetti predisposta, ma non inviata alla controparte contrattuale, è ravvisabile l’ipotesi di mancata emissione del documento. Nella specie, la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata anche la tardività di tale adempimento (Cfr., C.M. 23 del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta per ciascuna violazione l’irrogazione di una sanzione amministrativa: – compresa fra il 90 e il 180 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro; – da euro 250 ad euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.